Art. 23
Deflussi aggiuntivi di liquidità per altri prodotti e servizi
In vigore dal 10 ott 2014
Deflussi aggiuntivi di liquidità per altri prodotti e servizi
1. L'ente creditizio valuta periodicamente la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario per i prodotti o servizi, non indicati agli articoli da 27 a 31, che esso offre o promuove ovvero che i potenziali acquirenti considerano associati ad esso. Detti prodotti o servizi includono, ma non solo, i deflussi di liquidità derivanti da uno degli accordi contrattuali di cui all'articolo 429 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013, quali:
a)
altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale, comprese, ma non solo, aperture di credito revocabili;
b)
prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso;
c)
mutui ipotecari accordati e non ancora erogati;
d)
carte di credito;
e)
scoperti di conto;
f)
deflussi pianificati relativi al rinnovo o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso;
g)
debiti per derivati pianificati;
h)
prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio.
2. I deflussi contemplati al paragrafo 1 sono valutati sulla base dell'ipotesi dello scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato di cui all'. Per la valutazione l'ente creditizio tiene conto in particolare dei significativi danni alla reputazione che potrebbero derivare dal fatto di non fornire supporto di liquidità a tali prodotti o servizi. L'ente creditizio segnala almeno annualmente all'autorità competente i prodotti e servizi per i quali la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità di cui al paragrafo 1 sono significativi e l'autorità competente stabilisce i deflussi da assegnare. L'autorità competente può applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. L'autorità competente invia almeno annualmente all'ABE una relazione sui tipi di prodotti o servizi per i quali ha determinato deflussi sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti creditizi e in detta relazione spiega anche la metodologia applicata per determinare i deflussi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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