Art. 25

Deflussi da altri depositi al dettaglio

In vigore dal 10 ott 2014
Deflussi da altri depositi al dettaglio 1.   L'ente creditizio moltiplica per 10 % gli altri depositi al dettaglio, compresa la parte di depositi al dettaglio non contemplati dall', salvo se si applicano le condizioni del paragrafo 2. 2.   Agli altri depositi al dettaglio si applicano tassi superiori di deflusso, determinati dall'ente creditizio conformemente al paragrafo 3, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il saldo totale dei depositi, compresi tutti i conti di deposito che il cliente detiene nell'ente creditizio o gruppo, supera 500 000 EUR; b) il deposito è un conto solo su Internet; c) il deposito offre un tasso di interesse che soddisfa una delle seguenti condizioni: i) tasso notevolmente superiore al tasso medio degli analoghi prodotti al dettaglio; ii) rendimento derivato dal rendimento su un indice o un insieme di indici di mercato; iii) rendimento derivato da qualsiasi variabile di mercato diversa da un tasso di interesse variabile; d) il deposito è stato originariamente collocato a tempo determinato, con data di scadenza entro un periodo di 30 giorni di calendario, ovvero ha, in base ad accordi contrattuali, un termine fisso di preavviso inferiore a 30 giorni di calendario, ad esclusione dei depositi ammessi al trattamento di cui al paragrafo 4; e) per l'ente creditizio stabilito nell'Unione, il depositante è residente in un paese terzo o il deposito è denominato in una valuta diversa dall'euro o dalla valuta nazionale dello Stato membro. Per l'ente creditizio o la succursale stabiliti in un paese terzo, il depositante non è residente in tale paese o il deposito è denominato in una valuta diversa dalla valuta nazionale del paese terzo. 3.   L'ente creditizio applica un tasso superiore di deflusso così determinato: a) al deposito al dettaglio rispondente al criterio del paragrafo 2, lettera a), ovvero a due dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e), si applica un tasso di deflusso compreso tra il 10 % e il 15 %; b) al deposito al dettaglio rispondente al criterio del paragrafo 2, lettera a), e ad almeno un altro criterio di cui al paragrafo 2, ovvero rispondente a tre o più criteri di cui al paragrafo 2, si applica un tasso di deflusso compreso tra il 15 % e il 20 %. Con decisione in ogni singolo caso, l'autorità competente può applicare un tasso superiore di deflusso ove giustificato dalle circostanze specifiche dell'ente creditizio. L'ente creditizio applica ai depositi al dettaglio il tasso di deflusso previsto al paragrafo 3, lettera b), quando la valutazione di cui al paragrafo 2 non è stata effettuata o non è ultimata. 4.   L'ente creditizio può escludere dal calcolo dei deflussi alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in ciascun caso applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi le disposizioni seguenti, salvo laddove circostanze di difficoltà del depositante giustifichino un'eccezione: a) entro 30 giorni di calendario, il depositante non può ritirare il deposito; o b) per il ritiro anticipato entro 30 giorni di calendario il depositante deve pagare una penalità che comprende la perdita degli interessi tra la data del ritiro e quella della scadenza contrattuale più una penalità consistente che non può superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso tra la data del deposito e la data del ritiro. Se parte del deposito di cui al primo comma può essere ritirata senza incorrere in detta penalità, solo tale parte è trattata come deposito a vista e il saldo restante è trattato come deposito a termine di cui al presente paragrafo. Un tasso di deflusso del 100 % è applicato ai depositi annullati con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario per i quali è stato concordato il pagamento a altro ente creditizio. 5.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4 e all', l'ente creditizio moltiplica i depositi al dettaglio raccolti in paesi terzi per un tasso superiore di deflusso se la normativa nazionale che stabilisce i requisiti di liquidità nel paese terzo prevede tale percentuale superiore.
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Deflussi da altri depositi al dettaglio (Art. 25 Regolamento (UE) 2015/61) — Testo vigente | Portale Normativo