Art. 24
Deflussi dai depositi al dettaglio stabili
In vigore dal 10 ott 2014
Deflussi dai depositi al dettaglio stabili
1. A meno che siano soddisfatti i criteri che giustificano un tasso superiore di deflusso a norma dell', paragrafo 2, 3 o 5, l'importo dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o alla direttiva 2014/49/UE, ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, è considerato stabile ed è moltiplicato per 5 % nel caso in cui il deposito sia:
a)
parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile; o
b)
detenuto in un conto transattivo.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il deposito al dettaglio è considerato parte di una relazione consolidata laddove il depositante soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
a)
ha con l'ente creditizio un rapporto contrattuale attivo della durata di almeno 12 mesi;
b)
ha con l'ente creditizio un rapporto di prestito assunto su immobili residenziali o di altro prestito a lungo termine;
c)
ha attivo con l'ente creditizio almeno un altro prodotto, diverso da un prestito.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il deposito al dettaglio è considerato detenuto in un conto transattivo laddove il conto sia usato per l'accredito o l'addebito periodico di, rispettivamente, stipendi e entrate oppure operazioni.
4. In deroga al paragrafo 1, dal 1o gennaio 2019 l'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3 % l'importo dei depositi al dettaglio stabili di cui al paragrafo 1 coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE fino a un livello massimo di 100 000 EUR, come indicato all', paragrafo 1, di tale direttiva, a condizione che la Commissione abbia confermato che il sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto soddisfa ciascuno dei criteri seguenti:
a)
il sistema di garanzia dei depositi dispone di mezzi finanziari, ai sensi dell' della direttiva 2014/49/UE, che derivano dai contributi versati ex ante dai membri almeno annualmente;
b)
nell'eventualità di una richiesta ingente a valere sulle sue riserve, il sistema di garanzia dei depositi dispone di mezzi adeguati per garantire il pronto accesso a fondi aggiuntivi, anche sotto forma di accesso a contributi straordinari versati dagli enti creditizi membri e di adeguati sistemi di finanziamento alternativi che permettono di ottenere finanziamenti a breve termine da terzi pubblici o privati;
c)
il sistema di garanzia dei depositi assicura la disponibilità del rimborso entro sette giorni lavorativi, come previsto dall', paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, a decorrere dalla data di applicazione del tasso di deflusso del 3 %.
5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione di cui al paragrafo 4 soltanto previa approvazione della Commissione. Detta approvazione è richiesta mediante notifica motivata che dimostri che, per i depositi al dettaglio stabili, i tassi di prelievo sarebbero inferiori al 3 % in uno sperimentato periodo di stress conforme allo scenario di cui all'. La notifica motivata è trasmessa alla Commissione almeno tre mesi prima della data a decorrere dalla quale è richiesta l'autorizzazione. La Commissione valuta la conformità del sistema di garanzia dei depositi con le condizioni fissate al paragrafo 4, lettere a), b) e c). Se dette condizioni sono soddisfatte, la Commissione approva la richiesta dell'autorità competente volta al rilascio dell'autorizzazione, salvo se esistono motivi imperativi per negare l'approvazione in considerazione del funzionamento del mercato interno dei depositi al dettaglio. Tutti gli enti creditizi affiliati al sistema di garanzia dei depositi approvato sono autorizzati ad applicare il tasso di deflusso del 3 %. La Commissione chiede all'ABE un parere sulla conformità del sistema di garanzia dei depositi alle condizioni fissate al paragrafo 4, lettere a), b) e c).
6. L'autorità competente può autorizzare l'ente creditizio a moltiplicare per 3 % l'importo dei depositi al dettaglio coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi equivalente al sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che il trattamento sia consentito nel paese terzo.
Storico versioni
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