Art. 26
Deflussi con afflussi correlati
In vigore dal 10 ott 2014
Deflussi con afflussi correlati
Previa approvazione dell'autorità competente, l'ente creditizio può calcolare il deflusso di liquidità al netto dell'afflusso correlato che soddisfa ciascuna delle condizioni seguenti:
a)
è collegato direttamente al deflusso e non è computato nel calcolo degli afflussi di liquidità nel capo 3;
b)
è imposto da un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale;
c)
soddisfa una delle condizioni seguenti:
i)
sorge obbligatoriamente prima del deflusso;
ii)
è ricevuto entro 10 giorni ed è garantito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro.
Storico versioni
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