Art. 27

Deflussi dai depositi operativi

In vigore dal 10 ott 2014
Deflussi dai depositi operativi 1.   L'ente creditizio moltiplica per 25 % le passività risultanti dai depositi mantenuti: a) dal depositante al fine di ottenere dall'ente creditizio servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata; b) nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'interno di un gruppo di enti creditizi cooperativi affiliati permanentemente ad un organismo centrale, conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 6, di detto regolamento, ovvero come deposito istituito per legge o per contratto da un altro ente creditizio membro dello stesso sistema di tutela istituzionale o della stessa rete cooperativa, a condizione che tali depositi non siano rilevati come attività liquide dell'ente creditizio depositante ai sensi del paragrafo 3 e dell'; c) dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella indicata alla lettera a); d) dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti centrali e laddove l'ente creditizio appartenga a una delle reti o dei sistemi di cui all'. 2.   In deroga al paragrafo 1, l'ente creditizio moltiplica per 5 % la parte delle passività risultanti dai depositi di cui al paragrafo 1, lettera a), coperta da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo. 3.   I depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale che sono considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante ai sensi dell' sono moltiplicati per un tasso di deflusso del 100 %, rispetto all'ente centrale, in base all'importo di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli contemplati alla prima frase del presente paragrafo e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell' relativamente all'ente centrale a livello individuale. 4.   I servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), riguardano esclusivamente tali servizi nella misura in cui essi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata d'importanza cruciale per il depositante. I depositi di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), sono gravati da limitazioni giuridiche o operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario. I fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi. 5.   Il deposito derivante da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage non è trattato come deposito operativo e ad esso è applicato un tasso di deflusso del 100 %. 6.   Al fine di individuare i depositi di cui al paragrafo 1, lettera c), l'ente creditizio valuta se esista con un cliente non finanziario una relazione operativa consolidata, ad esclusione di depositi a termine, depositi di risparmio e depositi intermediati, nella quale sia soddisfatto ciascuno dei criteri seguenti: a) la remunerazione del conto è inferiore di almeno 5 punti base al tasso prevalente per i depositi all'ingrosso con caratteristiche comparabili, ma non deve necessariamente essere negativa; b) il deposito è detenuto su conti appositamente designati e le sue condizioni di prezzo non forniscono al depositante alcun incentivo economico a mantenere nel deposito fondi eccedenti quelli necessari per la relazione operativa; c) sul conto sono accreditate e addebitate di frequente operazioni significative; d) è soddisfatto uno dei criteri seguenti: i) la relazione con il depositante esiste da almeno 24 mesi; ii) il deposito è usato per almeno due servizi attivi. Tali servizi possono comprendere l'accesso diretto o indiretto a servizi nazionali o internazionali di pagamento, la negoziazione di titoli o servizi di banca depositaria. È trattata come deposito operativo soltanto la parte del deposito necessaria ai fini del servizio di cui il deposito è un prodotto accessorio. La parte eccedente è trattata come deposito non operativo.
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