Art. 17
Composizione della riserva di liquidità per livello delle attività
In vigore dal 10 ott 2014
Composizione della riserva di liquidità per livello delle attività
1. L'ente creditizio soddisfa in ogni momento i seguenti requisiti riguardo alla composizione della riserva di liquidità:
a)
almeno il 60 % è composto di attività di livello 1;
b)
almeno il 30 % è composto di attività di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all', paragrafo 1, lettera f);
c)
non oltre il 15 % può essere detenuto in attività di livello 2B.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano al netto dell'aggiustamento dovuto all'impatto sulla riserva di attività liquide esercitato dalle attività liquide utilizzate in operazioni di provvista garantita, prestito garantito e swap di garanzie con scadenza entro 30 giorni di calendario, al netto dei coefficienti di scarto applicabili e a condizione che l'ente creditizio soddisfi i requisiti operativi di cui all'.
3. L'ente creditizio determina la composizione della riserva di liquidità conformemente alle formule riportate nell'allegato I.
Storico versioni
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