Art. 21
Criteri di valutazione dell'effetto delle garanzie ricevute in operazioni su derivati
In vigore dal 10 ott 2014
Criteri di valutazione dell'effetto delle garanzie ricevute in operazioni su derivati
L'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di liquidità attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione ai sensi dell'articolo 295 del medesimo regolamento. Ai fini del presente articolo, per base netta s'intende al netto delle garanzie reali da ricevere, a condizione che queste siano ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II. I deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) degli importi del capitale sono calcolati su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione.
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