Art. 11 · Attività di livello 2A

Art. 11

Attività di livello 2A

In vigore dal 10 ott 2014
Attività di livello 2A 1.   Costituiscono attività di livello 2A soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano in ciascun caso i criteri di ammissibilità: a) attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di uno Stato membro, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 115, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 116, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo ovvero da una sua amministrazione regionale, autorità locale o organismo del settore pubblico, a condizione che ad essi sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente, secondo il caso, all'articolo 114, paragrafo 2, all'articolo 115 o all'articolo 116 del regolamento (UE) n. 575/2013; c) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti: i) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) le esposizioni verso enti dell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013; iii) sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; iv) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale); v) un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 2 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 20 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento; vi) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 7 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite. Tuttavia, alle obbligazioni garantite valutate nella classe di merito di credito 1 che non raggiungono l'entità minima di emissione prevista per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima dall', paragrafo 1, lettera f), punto iv), ma che soddisfano i requisiti delle obbligazioni garantite di qualità elevata di cui ai punti i), ii), iii) e iv), si applica invece un requisito minimo di copertura delle attività del 2 %; d) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi, che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti: i) sono obbligazioni garantite ai sensi della normativa nazionale del paese terzo, che deve definirle titoli di debito emessi da enti creditizi o da una filiazione detenuta al 100 % da un ente creditizio che garantisca l'emissione e garantiti da un aggregato di attività di copertura al quale i possessori delle obbligazioni possono ricorrere direttamente e in via prioritaria ai fini del rimborso del capitale e degli interessi in caso di default dell'emittente; ii) la normativa nazionale del paese terzo assoggetta l'emittente e le obbligazioni garantite ad un controllo pubblico specifico volto a tutelare i possessori di obbligazioni, e le disposizioni prudenziali e regolamentari applicate nel paese terzo sono almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione; iii) le obbligazioni garantite sono garantite da un aggregato di attività di una o più tipologie descritte all'articolo 129, paragrafo 1, lettera b), lettera d), punto i), lettera f), punto i), o lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove l'aggregato comprenda prestiti garantiti da immobili, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; iv) le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 129, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013; v) sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 129, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; vi) un'ECAI prescelta valuta le obbligazioni garantite almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine ovvero, in mancanza di valutazione del merito di credito, è attribuito alle obbligazioni garantite un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all'articolo 129, paragrafo 5, di detto regolamento; vii) l'aggregato di copertura rispetta in qualsiasi momento un requisito di copertura delle attività superiore di almeno il 7 % all'importo necessario per soddisfare i crediti connessi alle obbligazioni garantite. Tuttavia, se l'entità dell'emissione di obbligazioni garantite è pari a 500 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale) o superiore, si applica invece un requisito minimo di copertura delle attività del 2 %; e) titoli di debito societario che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti: i) un'ECAI prescelta li valuta almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 122 del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine; ii) l'entità dell'emissione è di almeno 250 milioni di EUR (o equivalente in valuta nazionale); iii) al momento dell'emissione la scadenza massima è 10 anni. 2.   Al valore di mercato di ciascuna attività di livello 2A si applica un coefficiente di scarto di almeno il 15 %.
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