Art. 44
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
In vigore dal 15 mag 2014
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
1. Al fine di ridurre l’impatto della pesca nelle acque interne sull’ambiente, accrescere l’efficienza energetica, migliorare il valore o la qualità del pesce sbarcato o la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro, il capitale umano e la formazione, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:
a)
promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale di cui all’, alle condizioni previste in detto articolo;
b)
investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all’ e alle condizioni previste in tale articolo;
c)
investimenti destinati ad attrezzature e tipi di interventi di cui agli e alle condizioni previste in tali articoli;
d)
il miglioramento dell’efficienza energetica e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici di cui all’ e alle condizioni previste in tale articolo;
e)
investimenti che accrescono il valore o la qualità del pesce catturato ai sensi dell’ e alle condizioni stabilite in tale articolo;
f)
investimenti destinati ai porti di pesca, ripari e siti di sbarco di cui all’ e alle condizioni previste in tale articolo.
2. Il FEAMP può fornire sostegno agli investimenti relativi all’avviamento a favore di giovani pescatori come indicato all’ e alle medesime condizioni stabilite in tale articolo, a eccezione del requisito di cui al paragrafo 2, lettera b), di tale articolo.
3. Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la promozione dell’innovazione a norma dell’, i servizi di consulenza a norma dell’ e i partenariati tra esperti scientifici e pescatori a norma dell’.
4. Al fine di promuovere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la diversificazione tramite il passaggio da attività di pesca nelle acque interne ad attività complementari alle condizioni previste all’.
5. Ai fini del paragrafo 1:
a)
i riferimenti a pescherecci fatti negli devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;
b)
i riferimenti all’ambiente marino fatti nell’ devono essere intesi come riferimenti all’ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.
6. Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere:
a)
la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 interessati da attività di pesca, nonché il recupero delle acque interne conformemente alla direttiva 60/2000/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (30), comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fatto salvo l’, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, e, se del caso, con la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne;
b)
la costruzione, l’ammodernamento o l’installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora acquatiche, compresi preparazione, monitoraggio e valutazione scientifici.
7. Gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino a operare esclusivamente nelle acque interne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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