Art. 29

Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale

In vigore dal 15 mag 2014
Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale 1.   Al fine di promuovere il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo sociale, il FEAMP può sostenere: a) la formazione professionale, l’apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l’igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l’innovazione e l’imprenditoria; b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi; c) il dialogo sociale a livello dell’Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altre parti interessate. 2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può altresì essere concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dal diritto nazionale, all’attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari come previsto dall’, lettera b), della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26). 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concesso per la formazione, per un periodo massimo di due anni, di persone di età inferiore ai 30 anni, riconosciute come disoccupate dallo Stato membro interessato («tirocinanti»). Tale sostegno è limitato alla formazione a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale di proprietà di un pescatore professionista di almeno 50 anni di età, formalizzata da un contratto tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, se riconosciuto dallo Stato membro interessato, compresi corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche marine, quali definiti dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Il tirocinante è accompagnato a bordo da un pescatore professionista di almeno 50 anni di età. 4.   Il sostegno di cui al paragrafo 3 è concesso a pescatori professionisti per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi ed è calcolato a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto della situazione economica e del tenore di vita dello Stato membro interessato. Tale sostegno non supera un importo massimo di 40 000 EUR per ciascun beneficiario nel periodo di programmazione.
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