Art. 27
Servizi di consulenza
In vigore dal 15 mag 2014
Servizi di consulenza
1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere una pesca sostenibile, il FEAMP può sostenere:
a)
studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di progetti potenzialmente ammissibili al sostegno nell’ambito di questo capo;
b)
prestazioni di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all’eliminazione dell’impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce;
c)
prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato.
2. Gli studi di fattibilità, i servizi di consulenza e la consulenza di cui al paragrafo 1 sono forniti da organismi scientifici, accademici, professionali o tecnici o da entità che forniscono consulenza economica provvisti delle competenze richieste.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a operatori, organizzazioni di pescatori, comprese organizzazioni di produttori o organismi di diritto pubblico.
4. Se il sostegno di cui al paragrafo 1 non supera l’importo di 4 000 EUR, il beneficiario può essere selezionato mediante una procedura accelerata.
Storico versioni
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