Art. 27

Servizi di consulenza

In vigore dal 15 mag 2014
Servizi di consulenza 1.   Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere una pesca sostenibile, il FEAMP può sostenere: a) studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di progetti potenzialmente ammissibili al sostegno nell’ambito di questo capo; b) prestazioni di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all’eliminazione dell’impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce; c) prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato. 2.   Gli studi di fattibilità, i servizi di consulenza e la consulenza di cui al paragrafo 1 sono forniti da organismi scientifici, accademici, professionali o tecnici o da entità che forniscono consulenza economica provvisti delle competenze richieste. 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a operatori, organizzazioni di pescatori, comprese organizzazioni di produttori o organismi di diritto pubblico. 4.   Se il sostegno di cui al paragrafo 1 non supera l’importo di 4 000 EUR, il beneficiario può essere selezionato mediante una procedura accelerata.
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