Art. 25

Condizioni generali

In vigore dal 15 mag 2014
Condizioni generali 1.   Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al presente capo non trasferisce tale peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all’intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui alla prima frase del presente paragrafo non è stata soddisfatta. 2.   Salvo ove espressamente disposto nel presente capo, i costi operativi non sono ammissibili al sostegno. 3.   Il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui agli , nonché alla sostituzione o all’ammodernamento dei motori principali o ausiliari di cui all’ non eccede il più elevato dei due limiti seguenti: a) 6 000 000 EUR; o b) il 15 % del sostegno finanziario dell’Unione assegnato dallo Stato membro alle priorità dell’Unione di cui all’, paragrafi 1, 2 e 5. 4.   Il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all’, paragrafo 4, non eccede il 5 % del sostegno finanziario dell’Unione assegnato per Stato membro. 5.   Il sostegno ai proprietari di un peschereccio concesso ai sensi dell’ è detratto dal sostegno concesso ai proprietari di un peschereccio ai sensi dell’ per il medesimo peschereccio.
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Condizioni generali (Art. 25 Regolamento (UE) 2014/508) — Testo vigente | Portale Normativo