Art. 23

Programma di lavoro annuale

In vigore dal 15 mag 2014
Programma di lavoro annuale 1.   Ai fini dell’applicazione del titolo VI, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i programmi di lavoro annuali conformemente agli obiettivi fissati nei rispettivi capi. Per quanto riguarda il titolo VI, capi I e II, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 2.   Il programma di lavoro annuale comprende: a) una descrizione delle attività da finanziare e gli obiettivi perseguiti per ciascuna attività che devono essere conformi agli obiettivi definiti negli . Esso contiene inoltre un’indicazione dell’importo concesso a ciascuna attività, un calendario indicativo dell’attuazione nonché informazioni su quest’ultima; b) per quanto riguarda le sovvenzioni e misure correlate, i criteri essenziali di valutazione, che sono definiti in modo tale da realizzare al meglio gli obiettivi perseguiti dal programma operativo, e il tasso massimo di cofinanziamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:508:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo