Art. 23
Programma di lavoro annuale
In vigore dal 15 mag 2014
Programma di lavoro annuale
1. Ai fini dell’applicazione del titolo VI, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i programmi di lavoro annuali conformemente agli obiettivi fissati nei rispettivi capi. Per quanto riguarda il titolo VI, capi I e II, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
2. Il programma di lavoro annuale comprende:
a)
una descrizione delle attività da finanziare e gli obiettivi perseguiti per ciascuna attività che devono essere conformi agli obiettivi definiti negli . Esso contiene inoltre un’indicazione dell’importo concesso a ciascuna attività, un calendario indicativo dell’attuazione nonché informazioni su quest’ultima;
b)
per quanto riguarda le sovvenzioni e misure correlate, i criteri essenziali di valutazione, che sono definiti in modo tale da realizzare al meglio gli obiettivi perseguiti dal programma operativo, e il tasso massimo di cofinanziamento.
Storico versioni
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