Art. 23 · Programma di lavoro annuale

Art. 23

Programma di lavoro annuale

In vigore dal 15 mag 2014
Programma di lavoro annuale 1.   Ai fini dell’applicazione del titolo VI, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i programmi di lavoro annuali conformemente agli obiettivi fissati nei rispettivi capi. Per quanto riguarda il titolo VI, capi I e II, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 2.   Il programma di lavoro annuale comprende: a) una descrizione delle attività da finanziare e gli obiettivi perseguiti per ciascuna attività che devono essere conformi agli obiettivi definiti negli . Esso contiene inoltre un’indicazione dell’importo concesso a ciascuna attività, un calendario indicativo dell’attuazione nonché informazioni su quest’ultima; b) per quanto riguarda le sovvenzioni e misure correlate, i criteri essenziali di valutazione, che sono definiti in modo tale da realizzare al meglio gli obiettivi perseguiti dal programma operativo, e il tasso massimo di cofinanziamento.
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