Art. 34

Arresto definitivo delle attività di pesca

In vigore dal 15 mag 2014
Arresto definitivo delle attività di pesca 1.   Il FEAMP può sostenere le misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca solo quando essa è conseguita tramite la demolizione dei pescherecci a condizione che: a) sia incluso nel programma operativo quale stabilito all’; e b) l’arresto definitivo sia previsto in quanto strumento di un piano d’azione di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento. 2.   Il sostegno ai sensi del paragrafo 1 è concesso: a) ai proprietari di pescherecci dell’Unione registrati come attivi e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell’Unione interessato dall’arresto definitivo per almeno 90 giorni all’anno nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. 3.   I pescatori interessati sospendono effettivamente tutte le attività di pesca. I beneficiari forniscono all’autorità competente la prova dell’effettivo arresto delle attività di pesca. La compensazione è rimborsata pro rata temporis se il pescatore riprende l’attività di pesca entro un periodo inferiore a due anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. 4.   Il sostegno ai sensi del presente articolo possono essere concessi fino al 31 dicembre 2017. 5.   Il sostegno a norma del presente articolo è corrisposto solo dopo che la capacità equivalente è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell’Unione e sono state ritirate in modo permanente anche le licenze e le autorizzazioni di pesca. Il beneficiario non può registrare un nuovo peschereccio entro i cinque anni successivi all’ottenimento di tali sostegni. La diminuzione di capacità a seguito dell’arresto definitivo delle attività di pesca grazie agli aiuti pubblici si traduce nell’equivalente riduzione permanente dei limiti di capacità di pesca stabiliti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013. 6.   In deroga al paragrafo 1, il sostegno può essere concesso per l’arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione a condizione che i pescherecci siano riadattati per attività diverse dalla pesca commerciale. In aggiunta, e ai fini della salvaguardia del patrimonio marittimo, il sostegno può essere concesso per l’arresto definitivo delle attività di pesca senza demolizione nel caso di pescherecci in legno tradizionali, a condizione che tali pescherecci mantengano a terra una funzione di salvaguardia del patrimonio.
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