Art. 32

Salute e sicurezza

In vigore dal 15 mag 2014
Salute e sicurezza 1.   Al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell’Unione o nazionale. 2.   Il sostegno a norma del presente articolo è concesso ai pescatori o ai proprietari di pescherecci. 3.   Se l’intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Se l’intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
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