Art. 33
Arresto temporaneo delle attività di pesca
In vigore dal 15 mag 2014
Arresto temporaneo delle attività di pesca
1. Il FEAMP può sostenere le misure per l’arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti:
a)
attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri di cui rispettivamente agli del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all’ di tale regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;
b)
mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;
c)
qualora l’arresto temporaneo sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (27) o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’, paragrafi 2 e 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al 2020.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo:
a)
ai proprietari di pescherecci dell’Unione registrati come in attività e che hanno svolto un’attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o
b)
ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell’Unione interessato dall’arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
4. Tutte le attività di pesca svolte dal peschereccio o dal pescatore interessato sono effettivamente sospese. L’autorità competente si accerta che il peschereccio in questione abbia sospeso ogni attività di pesca durante il periodo interessato dall’arresto temporaneo.
Storico versioni
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