Art. 12
Esecuzione del bilancio
In vigore dal 15 mag 2014
Esecuzione del bilancio
1. Il bilancio dell’Unione assegnato al FEAMP a norma del titolo V del presente regolamento è attuato nell’ambito della gestione concorrente conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Il bilancio dell’Unione assegnato al FEAMP a norma del titolo VI del presente regolamento è attuato direttamente dalla Commissione conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).
3. L’annullamento da parte della Commissione della totalità o di una parte degli impegni di bilancio nell’ambito della gestione diretta avviene conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, se del caso, all’ del presente regolamento.
4. Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente agli del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Storico versioni
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