Art. 11
Interventi non ammissibili
In vigore dal 15 mag 2014
Interventi non ammissibili
Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:
a)
interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce;
b)
la costruzione di nuovi pescherecci o l’importazione di pescherecci;
c)
l’arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa specifica disposizione del presente regolamento;
d)
la pesca sperimentale;
e)
il trasferimento di proprietà di un’impresa;
f)
il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
Storico versioni
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