Art. 11

Interventi non ammissibili

In vigore dal 15 mag 2014
Interventi non ammissibili Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti: a) interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce; b) la costruzione di nuovi pescherecci o l’importazione di pescherecci; c) l’arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa specifica disposizione del presente regolamento; d) la pesca sperimentale; e) il trasferimento di proprietà di un’impresa; f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
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