Art. 30
Diversificazione e nuove forme di reddito
In vigore dal 15 mag 2014
Diversificazione e nuove forme di reddito
1. Il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso ai pescatori:
a)
che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività; e
b)
che possiedono competenze professionali adeguate acquisibili tramite gli interventi finanziati a norma dell’, paragrafo 1, lettera a).
3. Il sostegno a norma del paragrafo 1 è concesso solo se le attività complementari siano correlate all’attività principale della pesca del pescatore.
4. L’importo del sostegno concesso a norma del paragrafo 1 non supera il 50 % del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento né l’importo massimo di 75 000 EUR per ciascun beneficiario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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