Art. 35
Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali
In vigore dal 15 mag 2014
Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali
1. Il FEAMP può contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da eventi climatici avversi, un’emergenza ambientale e costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.
2. Ai fini del paragrafo 1, per «fondo di mutualizzazione» si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio diritto nazionale, che permette ai pescatori affiliati di assicurarsi in modo tale che i pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dagli eventi di cui al paragrafo 1 siano loro effettuati.
3. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo del sostegno a norma del presente articolo con altri strumenti unionali o nazionali o con regimi assicurativi privati.
4. Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente articolo i fondi di mutualizzazione che:
a)
sono riconosciuti dall’autorità competente conformemente al diritto nazionale;
b)
praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita; e
c)
applicano norme chiare per l’attribuzione della responsabilità debitoria.
5. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l’ammissibilità dei pescatori in caso di eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del pescatore.
6. Gli eventi climatici avversi, le emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1 sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall’autorità competente dello Stato membro interessato.
7. I contributi finanziari di cui al paragrafo 1, possono coprire soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione ai pescatori a titolo di compensazione finanziaria. Le spese amministrative di costituzione dei fondi non possono beneficiare del sostegno. Gli Stati membri possono limitare i costi ammissibili al sostegno applicando massimali per ciascun fondo di mutualizzazione.
8. Il sostegno di cui al paragrafo 1, è concesso solo per coprire le perdite causate da eventi climatici avversi, un’emergenza ambientale o incidenti in mare che superino il 30 % del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti.
9. Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da FEAMP.
10. Se gli Stati membri decidono di limitare i costi che sono ammissibili al sostegno mediante l’applicazione di massimali per fondo di mutualizzazione, essi forniscono, nei loro programmi operativi, precisazioni e motivano su tali massimali.
Storico versioni
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