Art. 37
Sostegno all’ideazione e all’attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale
In vigore dal 15 mag 2014
Sostegno all’ideazione e all’attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale
1. Per garantire l’efficace ideazione e applicazione delle misure di conservazione di cui agli del regolamento (UE) n. 1380/2013 e la cooperazione regionale di cui all’ di tale regolamento, il FEAMP può sostenere:
a)
l’ideazione, lo sviluppo e il monitoraggio dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per lo sviluppo e l’attuazione di misure di conservazione e la regionalizzazione;
b)
la partecipazione delle parti interessate e la cooperazione tra gli Stati membri all’ideazione e all’attuazione di misure di conservazione e della regionalizzazione.
2. Il FEAMP può sostenere il ripopolamento diretto di cui al paragrafo 1 solo se è considerato come una misura di conservazione in un atto giuridico dell’Unione.
Storico versioni
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