Art. 39
Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine
In vigore dal 15 mag 2014
Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine
1. Al fine di contribuire all’eliminazione graduale dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e per ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente e l’impatto dei predatori protetti, il FEAMP può sostenere interventi volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano l’impatto delle attività di pesca sull’ambiente, comprese tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli attrezzi da pesca, o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive e la coesistenza con i predatori protetti.
2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico, riconosciuto dallo Stato membro, che ne convalidi i risultati.
3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell’.
4. I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5 % delle navi della flotta nazionale o il 5 % della stazza lorda nazionale, calcolata al momento della presentazione della domanda. Su richiesta di uno Stato membro, in circostanze debitamente giustificate e previa raccomandazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) istituito dalla decisione 2005/629/CE (29), la Commissione può approvare progetti che superino i limiti fissati nel presente paragrafo.
5. Gli interventi che non possono essere qualificati come pesca a fini scientifici ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che consistono nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro interessato.
6. Le entrate nette generate dalla partecipazione del peschereccio all’intervento sono detratte dalla spesa ammissibile inerente all’intervento conformemente all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
7. Ai fini del paragrafo 6, per entrate nette s’intendono i redditi dei pescatori dalla prima vendita del pesce catturato o dei molluschi raccolti durante l’introduzione e la sperimentazione delle nuove conoscenze al netto dei costi di vendita, quali le spese per la sala per la vendita all’asta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:508:oj#art-39