Art. 40

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili

In vigore dal 15 mag 2014
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili 1.   Al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili e con la partecipazione, se del caso, dei pescatori, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi: a) la raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini; b) la costruzione, l’installazione o l’ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche; c) il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine; d) la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari; e) la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE; f) la gestione, il ripristino e il monitoraggio delle zone marine protette in vista dell’attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE; g) la consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina; h) regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; i) la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione. 2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera h), è subordinato al riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri devono altresì garantire che non si verifichi alcuna sovracompensazione dei danni per effetto di un cumulo di regimi di compensazione unionali, nazionali e privati. 3.   Gli interventi a norma del presente articolo possono essere attuati da organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico, pescatori, consigli consultivi o organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per specificare i costi ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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