Art. 41
Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
In vigore dal 15 mag 2014
Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
1. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci, il FEAMP può sostenere:
a)
investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
b)
audit e regimi di efficienza energetica;
c)
studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull’efficienza energetica dei pescherecci.
2. Il sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso soltanto:
a)
a pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore attuale;
b)
a pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20 % inferiore a quella del motore attuale;
c)
a pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30 % inferiore a quella del motore attuale.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 2 per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso solo a pescherecci che appartengono a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
4. Il sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. È corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell’Unione.
5. Per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.
6. La riduzione di potenza del motore di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali lettere.
7. Fatto salvo l’, paragrafo 3, il sostegno del FEAMP a norma del paragrafo 2 del presente articolo non supera la più elevata delle due soglie seguenti:
a)
1 500 000 di EUR; o
b)
il 3 % del sostegno finanziario dell’Unione assegnato dallo Stato membro alle priorità dell’Unione di cui all’, paragrafi 1, 2 e 5.
8. Le domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale sono trattate in via prioritaria fino al 60 % del sostegno erogato ai fini della sostituzione o dell’ammodernamento dei motori di cui al paragrafo 2 per l’intero periodo di programmazione.
9. Il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non è concesso più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per specificare i costi che sono ammissibili per il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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