Art. 43

Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca

In vigore dal 15 mag 2014
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca 1.   Al fine di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini. 2.   Al fine di facilitare l’osservanza dell’obbligo di sbarcare tutte le catture ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013, nonché di aggiungere la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato, il FEAMP può sostenere investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all’asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca. 3.   Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEAMP può inoltre sostenere gli investimenti finalizzati alla costruzione o all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca. 4.   Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all’asta.
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