Art. 38

Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie

In vigore dal 15 mag 2014
Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie 1.   Al fine di ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente marino, favorire l’eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il FEAMP può sostenere investimenti: a) destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie; b) a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013; c) destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino; d) destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28), a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori. 2.   In deroga all’, lettera a), nelle regioni ultraperiferiche il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per i dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci a condizione che questi contribuiscano a una pesca sostenibile e selettiva. 3.   Il sostegno può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura, sullo stesso tipo di peschereccio dell’Unione. 4.   Il sostegno può essere concesso esclusivamente qualora possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull’ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell’Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel contesto di regionalizzazione di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013. 5.   L’aiuto è concesso ai seguenti soggetti: a) proprietari di pescherecci dell’Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un’attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; b) pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell’Unione per almeno 60 giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; c) organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.
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Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie (Art. 38 Regolamento (UE) 2014/508) — Testo vigente | Portale Normativo