Art. 26
Innovazione
In vigore dal 15 mag 2014
Innovazione
1. Al fine di promuovere l’innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione.
2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall’Unione. Tale organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati.
3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo sono adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro conformemente all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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