Art. 67

Aiuto al magazzinaggio

In vigore dal 15 mag 2014
Aiuto al magazzinaggio 1.   Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli di tale regolamento, conformemente alle seguenti condizioni: a) l’importo dell’aiuto al magazzinaggio non superi l’importo dei costi tecnici e finanziari dell’azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione; b) i quantitativi ammissibili all’aiuto al magazzinaggio non superino il 15 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall’organizzazione di produttori; c) il sostegno finanziario concesso per anno non superi il 2 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell’organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Ai fini del primo comma, lettera c), qualora il membro dell’organizzazione di produttori non abbia alcuna produzione immessa sul mercato nel periodo dal 2009 al 2011, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione. 2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude entro il 31 dicembre 2018. 3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il consumo umano. 4.   Gli Stati membri fissano l’importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità: a) i costi tecnici sono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione; b) i costi finanziari sono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro; Tali costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico. 5.   Gli Stati membri svolgono controlli al fine di garantire che i prodotti che beneficiano dell’aiuto al magazzinaggio soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nell’ambito di tali controlli, i beneficiari di aiuti al magazzinaggio tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti immagazzinati e in seguito reintrodotti sul mercato per il consumo umano.
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Aiuto al magazzinaggio (Art. 67 Regolamento (UE) 2014/508) — Testo vigente | Portale Normativo