Art. 69

Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

In vigore dal 15 mag 2014
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 1.   Il FEAMP può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura: a) che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; b) che migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro; c) che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano; d) che si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali; e) che si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli del regolamento (CE) n. 834/2007; f) che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati. 2.   Per quanto riguarda le imprese diverse dalle PMI, il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso esclusivamente tramite gli strumenti finanziari di cui al titolo IV della sezione 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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