Art. 69
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
In vigore dal 15 mag 2014
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
1. Il FEAMP può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura:
a)
che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
b)
che migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
c)
che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
d)
che si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
e)
che si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli del regolamento (CE) n. 834/2007;
f)
che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.
2. Per quanto riguarda le imprese diverse dalle PMI, il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso esclusivamente tramite gli strumenti finanziari di cui al titolo IV della sezione 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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