Art. 70

Regime di compensazione

In vigore dal 15 mag 2014
Regime di compensazione 1.   Il FEAMP può sostenere la compensazione per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche francesi contemplate nell’articolo 349 TFUE. 2.   Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1, l’elenco dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione. 3.   Nello stabilire l’elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che la compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP. 4.   Non possono beneficiare della compensazione i prodotti della pesca e dell’acquacoltura: a) catturati da pescherecci di paesi terzi, a eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell’Unione; b) catturati da pescherecci dell’Unione che non sono registrati in uno dei porti delle regioni di cui al paragrafo 1; c) importati da paesi terzi. 5.   Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell’industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita secondo il piano di compensazione della regione interessata. 6.   I seguenti operatori sono ammissibili alla compensazione: a) persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l’ottenimento di prodotti della pesca o dell’acquacoltura al fine della loro immissione sul mercato; b) i proprietari o gli armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni di cui al paragrafo 1 e che vi esercitano la loro attività o le associazioni di tali proprietari o armatori; c) gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione o le loro associazioni.
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