Art. 72
Piano di compensazione
In vigore dal 15 mag 2014
Piano di compensazione
1. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione di cui all’, paragrafo 1, nel quale figurano l’elenco, i quantitativi e il tipo di operatori di cui all’, il livello di compensazione di cui all’ e l’autorità competente di cui all’. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali piani di compensazione.
2. Gli Stati membri possono modificare il contenuto del piano di compensazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri presentano tali modifiche alla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali modifiche.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura del piano di compensazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che fissa i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.
Storico versioni
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