Art. 97
Autorità di gestione
In vigore dal 15 mag 2014
Autorità di gestione
1. In aggiunta alle disposizioni generali di cui all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’autorità di gestione provvede:
a)
a comunicare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione i dati cumulativi pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento sino alla fine del precedente anno civile, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell’intervento stesso;
b)
a dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
c)
a dare pubblicità al programma operativo informando i beneficiari dei contributi dell’Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall’Unione nell’attuazione del programma.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla presentazione di tali dati di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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