Art. 99

Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri

In vigore dal 15 mag 2014
Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri 1.   Oltre alle rettifiche finanziarie di cui all’articolo 143 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri procedono a rettifiche finanziarie se il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono l’ammontare della rettifica, che è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario e dell’entità della partecipazione del FEAMP all’attività economica del beneficiario.
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Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri (Art. 99 Regolamento (UE) 2014/508) — Testo vigente | Portale Normativo