Art. 100
Interruzione dei termini di pagamento
In vigore dal 15 mag 2014
Interruzione dei termini di pagamento
1. In aggiunta ai criteri di interruzione elencati all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’ordinatore delegato ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, può interrompere i termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio in caso di inadempienza degli obblighi spettanti a uno Stato membro nell’ambito della PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio.
2. Prima di interrompere i termini di un pagamento intermedio di cui al paragrafo 1 la Commissione adotta atti di esecuzione che riconoscono l’esistenza di prove che fanno presumere inadempienze gravi degli obblighi imposti dalla PCP. Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato di tali prove o informazioni affidabili e allo Stato membro è data l’opportunità di presentare osservazioni entro un periodo ragionevole.
3. L’interruzione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi relativi alle spese di cui al paragrafo 1 oggetto della richiesta di pagamento è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza.
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