Art. 83

Interventi ammissibili

In vigore dal 15 mag 2014
Interventi ammissibili 1.   Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui all’, quali: a) studi; b) progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione; c) informazione del pubblico e condivisione di migliori prassi, campagne di sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti web, piattaforme di parti interessate; d) conferenze, seminari, forum e gruppi di lavoro; e) attività di coordinamento tra cui reti per la condivisione delle informazioni e sostegno allo sviluppo delle strategie relative ai bacini marittimi; f) sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l’analisi e lo scambio dei dati e lo sviluppo di metodi di campionamento dei dati, nonché l’interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati; g) progetti di formazione per lo sviluppo delle conoscenze e delle qualifiche professionali e misure miranti a promuovere lo sviluppo professionale nel settore marittimo. 2.   Ai fini del conseguimento dell’obiettivo specifico di realizzare interventi transfrontalieri e intersettoriali, di cui all’, lettera b), il FEAMP può sostenere: a) lo sviluppo e l’applicazione di strumenti tecnici per la SMI, in particolare per sostenere lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del CISE, al fine di promuovere gli scambi di informazioni in materia di sorveglianza intersettoriale e transfrontaliera che colleghi fra loro tutte le comunità di utilizzatori, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione; b) attività di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri o tra le regioni volte a favorire la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, comprese le spese riguardanti sistemi e attività di condivisione dei dati e di monitoraggio, attività di valutazione, la creazione e la gestione di reti di esperti e la creazione di un programma volto a rafforzare la capacità degli Stati membri di attuare una pianificazione dello spazio marittimo; c) iniziative volte al cofinanziamento, all’acquisto e alla manutenzione dei sistemi di osservazione marina e di strumenti tecnici per la progettazione, la creazione e la gestione di un sistema di rete europea per l’osservazione e la raccolta di dati sull’ambiente marino volta a facilitare la raccolta, l’acquisizione, l’assemblaggio, il trattamento, il controllo di qualità, il riutilizzo e la divulgazione delle conoscenze e dei dati marini grazie alla cooperazione tra le istituzioni degli Stati membri e/o internazionali in questione.
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Interventi ammissibili (Art. 83 Regolamento (UE) 2014/508) — Testo vigente | Portale Normativo