Art. 85

Obiettivi specifici

In vigore dal 15 mag 2014
Obiettivi specifici Le misure previste nel presente capo agevolano l’attuazione della PCP e della PMI, in particolare per quanto riguarda: a) la raccolta, la gestione e la diffusione delle consulenze scientifiche nell’ambito della PCP; b) le misure specifiche di controllo ed esecuzione nell’ambito della PCP; c) i contributi volontari a organizzazioni internazionali; d) i consigli consultivi; e) le informazioni sul mercato; f) le attività di comunicazione nell’ambito della PCP e della PMI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:508:oj#art-85

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo