Art. 87

Controllo ed esecuzione

In vigore dal 15 mag 2014
Controllo ed esecuzione 1.   Il FEAMP può sostenere l’attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e specificato ulteriormente nel regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi: a) acquisto congiunto e/o noleggio, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per il controllo della pesca per almeno il 60 % del tempo di utilizzo annuale; b) spese connesse alla valutazione e allo sviluppo di nuove tecnologie di controllo, nonché di processi per lo scambio di dati; c) tutte le spese operative connesse al controllo e alla valutazione da parte della Commissione dell’attuazione della PCP, in particolare verifiche, missioni di audit e ispettive, attrezzature e formazione dei funzionari della Commissione, organizzazione di riunioni o partecipazione alle medesime, compreso lo scambio tra gli Stati membri di informazioni e di migliori pratiche, di studi, di servizi e prestatori di servizi informatici, nonché locazione o acquisto, da parte della Commissione, di mezzi di ispezione secondo quanto specificato nei titoli IX e X del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   Al fine di rafforzare e uniformare i controlli, il FEAMP può sostenere l’attuazione di progetti transnazionali volti a sviluppare e sperimentare sistemi interstatali di controllo, ispezione ed esecuzione come previsto all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dal regolamento (CE) n. 1224/2009. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi: a) programmi internazionali di formazione del personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca; b) iniziative, tra cui gruppi di lavoro e sussidi mediali, intese a uniformare l’interpretazione delle regolamentazioni e dei relativi controlli nell’Unione. 4.   Per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettera a), soltanto uno degli Stati membri interessati è designato come beneficiario.
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