Art. 98

Trasmissione di dati finanziari

In vigore dal 15 mag 2014
Trasmissione di dati finanziari 1.   Entro il 31 gennaio e il 31 luglio gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione una previsione dell’importo per il quale prevedono di presentare domande di pagamento per l’esercizio finanziario in corso e quello successivo. 2.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce il modello da usare per la comunicazione alla Commissione dei dati finanziari. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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