Art. 96
Calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno
In vigore dal 15 mag 2014
Calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno
Se l’aiuto è concesso sulla base dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile.
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