Art. 73

Aiuti di Stato per l’attuazione dei piani di compensazione

In vigore dal 15 mag 2014
Aiuti di Stato per l’attuazione dei piani di compensazione Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l’attuazione dei piani di compensazione di cui all’. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato che la Commissione può approvare conformemente al presente regolamento nell’ambito di detti piani. Gli aiuti di Stato così notificati si considerano notificati ai sensi dell’, paragrafo 3, prima frase, TFUE.
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