Art. 5
Risorse globali e attuazione
In vigore dal 16 apr 2014
Risorse globali e attuazione
1. Le risorse globali per l’attuazione dello strumento ammontano a 2 760 milioni di EUR a prezzi correnti.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. Le risorse globali sono attuate mediante:
a)
i programmi nazionali, di cui agli ;
b)
il sostegno operativo, nell’ambito dei programmi nazionali e alle condizioni stabilite nell’;
c)
il regime di transito speciale, di cui all’;
d)
le azioni dell’Unione, di cui all’;
e)
l’assistenza emergenziale, di cui all’;
f)
l’attuazione di un programma volto a introdurre sistemi informatici per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne alle condizioni stabilite nell’;
g)
l’assistenza tecnica, di cui all’.
4. La dotazione di bilancio a titolo dello strumento assegnata alle azioni dell’Unione di cui all’ del presente regolamento, all’assistenza emergenziale di cui all’ del presente regolamento e all’assistenza tecnica di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, è attuata in gestione diretta a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) e, se del caso, in gestione indiretta a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
La dotazione di bilancio assegnata ai programmi nazionali di cui all’, al sostegno operativo di cui all’ e al funzionamento del regime di transito speciale di cui all’, è attuata in gestione congiunta a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
La dotazione di bilancio assegnata ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen di cui al paragrafo 7 del presente articolo è attuata in gestione indiretta ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi attuali e/o nuovi sono stabilite nei pertinenti atti legislativi dell’Unione previa loro adozione.
5. Le risorse globali sono così utilizzate:
a)
1 551 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;
b)
791 milioni di EUR per lo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi esistenti e/o nuovi a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne previa adozione dei pertinenti atti legislativi dell’Unione;
Qualora tale importo non sia assegnato o speso, la Commissione, mediante un atto delegato ai sensi dell’, lo riassegna a una o più attività di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e al presente paragrafo. Tale atto delegato comprende una valutazione dell’evoluzione dei sistemi informatici pertinenti, comprendente l’esecuzione del bilancio e gli importi non spesi previsti. La riassegnazione può avvenire in seguito all’adozione dei pertinenti atti legislativi o in occasione della revisione intermedia di cui all’.
c)
154 milioni di EUR per il regime di transito speciale;
d)
264 milioni di EUR per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di cui almeno il 30 % è utilizzato per le azioni dell’Unione.
6. Congiuntamente alle risorse globali previste per il regolamento (UE) n. 513/2014, le risorse globali assegnate allo strumento, stabilite al paragrafo 1, costituiscono la dotazione finanziaria del Fondo e fungono da riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il consiglio, nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (28).
7. I paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano allo strumento a norma del presente regolamento.
Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi allo strumento e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.
I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse globali stanziate dal bilancio dell’Unione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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