Art. 3

Obiettivi

In vigore dal 16 apr 2014
Obiettivi 1.   L’obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione facilitando i viaggi legittimi, attraverso un livello uniforme ed elevato di controllo delle frontiere esterne e il trattamento efficace dei visti Schengen, conformemente all’impegno dell’Unione nei confronti delle libertà fondamentali e dei diritti umani. 2.   Nell’ambito dell’obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in conformità delle priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell’Unione, contribuisce ai seguenti obiettivi specifici: a) sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi delle persone, fornire un servizio di elevata qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l’immigrazione illegale; b) sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo un’ulteriore armonizzazione delle misure relative alla gestione delle frontiere conformemente alle norme comuni dell’Unione e mediante la condivisione delle informazioni tra Stati membri nonché tra gli Stati membri e Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche contrastando l’immigrazione illegale, e, dall’altro, l’attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen, garantendo nel contempo l’accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitino, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento. Il raggiungimento degli obiettivi specifici dello strumento è valutato a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 attraverso indicatori comuni di cui all’allegato IV del presente regolamento e indicatori specifici per programma inclusi nei programmi nazionali. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi operativi: a) promuovere l’elaborazione, l’attuazione e l’applicazione di politiche volte a garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne e a effettuare il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne; b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, basato sulla solidarietà e la responsabilità, in particolare mediante: i) il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e dei sistemi di sorveglianza e della cooperazione interforze tra le guardie di frontiera, le dogane, le autorità competenti in materia di immigrazione e asilo e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne, incluse quelle marittime. ii) misure da attuare sul territorio in relazione alla gestione delle frontiere esterne e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza dei documenti, gestione delle identità e interoperabilità delle attrezzature tecniche acquisite; iii) eventuali misure che contribuiscano anche alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne correlata alla circolazione delle persone, compresi la tratta e il traffico di esseri umani; c) promuovere lo sviluppo e l’attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, e di forme diverse di cooperazione consolare al fine di assicurare una migliore copertura consolare e prassi armonizzate in materia di emissione di visti; d) costituire e operare sistemi informatici, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature che sostengano la politica comune dei visti, i controlli alle frontiere e la sorveglianza di frontiera alle frontiere esterne e rispettino pienamente il diritto in materia di protezione dei dati personali; e) rafforzare la consapevolezza situazionale alle frontiere esterne e le capacità di reazione degli Stati membri; f) assicurare l’efficiente ed uniforme applicazione dell’acquis dell’Unione in materia di frontiere e visti, compreso il corretto funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen; g) rafforzare le azioni degli Stati membri che contribuiscono a potenziare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, anche nella prevenzione e nel contrasto dell’immigrazione illegale, e la cooperazione con i paesi terzi a tal riguardo in piena coerenza con gli obiettivi e i principi dell’azione esterna e della politica umanitaria dell’Unione. 4.   Le azioni finanziate nell’ambito dello strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, le azioni rispettano le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il principio di equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi, il diritto di asilo e di protezione internazionale, il principio di non respingimento e gli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari, quale la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. In particolare, laddove possibile, nell’attuazione delle misure gli Stati membri prestano particolare attenzione all’identificazione, all’assistenza immediata e alla consegna ai servizi di protezione delle persone vulnerabili, in particolare i minori e i minori non accompagnati. 5.   Nell’attuare le misure finanziate nell’ambito dello strumento che sono legate alla sorveglianza delle frontiere marittime, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai loro obblighi ai sensi del diritto marittimo internazionale volti a fornire assistenza alle persone in difficoltà. A questo proposito, le apparecchiature e i sistemi supportati nell’ambito dello strumento possono essere utilizzati per affrontare situazioni di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un’operazione di sorveglianza di frontiera in mare, contribuendo in tal modo a garantire la protezione e a salvare la vita dei migranti. 6.   Lo strumento contribuisce anche al finanziamento dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.
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