Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 16 apr 2014
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune dei visti (lo «strumento») nell’ambito del Fondo sicurezza interna (il «Fondo»).
Unitamente al regolamento (UE) n. 513/2014, il presente regolamento istituisce il Fondo per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
2. Il presente regolamento stabilisce:
a)
gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni ammissibili;
b)
il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;
c)
le risorse disponibili a valere sul presente strumento, nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, e la loro ripartizione;
d)
l’ambito di applicazione e l’obiettivo dei diversi mezzi specifici attraverso i quali è finanziata la spesa per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune in materia di visti.
3. Il presente regolamento prevede l’applicazione delle norme di cui al regolamento (UE) n. 514/2014.
Storico versioni
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