Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 16 apr 2014
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune dei visti (lo «strumento») nell’ambito del Fondo sicurezza interna (il «Fondo»). Unitamente al regolamento (UE) n. 513/2014, il presente regolamento istituisce il Fondo per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 2.   Il presente regolamento stabilisce: a) gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni ammissibili; b) il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili; c) le risorse disponibili a valere sul presente strumento, nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, e la loro ripartizione; d) l’ambito di applicazione e l’obiettivo dei diversi mezzi specifici attraverso i quali è finanziata la spesa per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune in materia di visti. 3.   Il presente regolamento prevede l’applicazione delle norme di cui al regolamento (UE) n. 514/2014.
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