Art. 4
Azioni ammissibili
In vigore dal 16 apr 2014
Azioni ammissibili
1. Nell’ambito degli obiettivi di cui all’ del presente regolamento, e alla luce dell’esito del dialogo politico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014 e in linea con gli obiettivi del programma nazionale di cui all’ del presente regolamento, lo strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri e in particolare quelle elencate di seguito:
a)
infrastrutture, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera per prevenire e affrontare attraversamenti di frontiera non autorizzati, l’immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera, nonché per garantire flussi di viaggio agevoli;
b)
attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro e il rilevamento di persone;
c)
sistemi informatici e di comunicazione per la gestione efficace dei flussi migratori transfrontalieri, inclusi gli investimenti in sistemi esistenti e futuri;
d)
infrastrutture, edifici, sistemi informatici e di comunicazione e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare e per altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;
e)
formazione in merito all’utilizzo delle attrezzature e dei sistemi di cui alle lettere b), c) e d) e promozione di standard di gestione della qualità, nonché formazione delle guardie di frontiera, eventualmente anche in paesi terzi, riguardo all’esecuzione dei loro compiti di sorveglianza, consulenza e controllo in conformità con le norme internazionali sui diritti umani, compresa l’identificazione delle vittime della tratta e del traffico di esseri umani;
f)
distaccamento di ufficiali di collegamento competenti nel settore dell’immigrazione e consulenti in materia di documenti nei paesi terzi nonché scambio e distaccamento di guardie di frontiera tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo;
g)
studi, formazione, progetti pilota e altre azioni che istituiscono progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, di cui all’, paragrafo 3, comprese le azioni volte a promuovere la cooperazione tra le agenzie sia all’interno degli Stati membri che tra Stati membri e azioni in materia di interoperabilità e armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere;
h)
studi, progetti pilota e azioni volte ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori prassi derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell’Unione;
2. Nell’ambito degli obiettivi di cui all’ del presente regolamento, e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014 e in linea con gli obiettivi del programma nazionale di cui all’ del presente regolamento, lo strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:
a)
sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi;
b)
azioni relative alla cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte;
c)
progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con EUROSUR;
d)
studi, seminari, laboratori, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;
e)
studi, seminari, laboratori, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori prassi derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell’Unione nei paesi terzi;
La Commissione e gli Stati membri, unitamente al Servizio europeo per l’azione esterna, assicurano il coordinamento per quanto concerne le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, come previsto all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014.
3. Le azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono ammissibili alle frontiere esterne temporanee.
4. Le azioni relative al ripristino temporaneo ed eccezionale del controllo di frontiera alle frontiere interne, ai sensi del codice frontiere Schengen, non sono ammissibili.
5. Le azioni il cui scopo o effetto esclusivo è il controllo delle merci non sono ammissibili.
Storico versioni
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