Art. 9
Programmi nazionali
In vigore dal 16 apr 2014
Programmi nazionali
1. I programmi nazionali da redigere di cui allo strumento, tenendo conto dell’esito del dialogo politico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014, congiuntamente con quello da elaborare in base al regolamento (UE) n. 513/2014 sono sottoposti alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell’, del regolamento (UE) n. 514./2014.
2. Nell’ambito dei programmi nazionali, da sottoporre a esame e approvazione della Commissione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 514/2014, gli Stati membri, nel quadro degli obiettivi di cui all’ del presente regolamento e tenendo conto dell’esito del dialogo politico di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014, perseguono in particolare obiettivi figuranti nel seguente elenco:
a)
sviluppare Eurosur, in conformità del diritto e degli orientamenti dell’Unione;
b)
sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella politica dei visti e nella gestione delle frontiere esterne nonché delle misure all’interno dello spazio di libera circolazione relative alla gestione delle frontiere esterne, tenendo conto in particolare delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;
c)
sostenere l’ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, compresa l’istituzione di meccanismi di cooperazione consolare al fine di facilitare i viaggi legittimi conformemente al diritto dell’Unione o dello Stato membro interessato e di prevenire l’immigrazione illegale nell’Unione;
d)
rafforzare la gestione integrata delle frontiere e l’introduzione di nuovi strumenti, sistemi interoperabili e metodi di lavoro volti a potenziare lo scambio di informazioni nel territorio dello Stato membro o per migliorare la cooperazione interservizi;
e)
sviluppare progetti al fine di garantire un livello elevato e uniforme di controllo delle frontiere esterne conformemente alle norme comuni dell’Unione e accrescere l’interoperabilità dei sistemi di gestione delle frontiere tra gli Stati membri;
f)
sostenere azioni, previa consultazione con l’agenzia Frontex, volte a promuovere un’ulteriore armonizzazione della gestione delle frontiere e in particolare le capacità tecnologiche, in conformità delle norme comuni dell’Unione;
g)
garantire l’applicazione corretta e uniforme dell’acquis dell’Unione in materia di controllo di frontiera e visti in risposta alle carenze individuate a livello di Unione, come indicato nei risultati tratti nell’ambito del meccanismo di valutazione e di controllo Schengen;
h)
creare la capacità di far fronte a sfide imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell’Unione tenendo conto, in particolare, delle analisi effettuate da agenzie dell’Unione competenti.
3. Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono sostenere, nell’ambito dei loro programmi nazionali, azioni in paesi terzi e nei confronti dei medesimi, anche attraverso la condivisione di informazioni e la cooperazione operativa.
4. La Commissione consulta l’agenzia Frontex in merito ai progetti di programmi nazionali presentati dagli Stati membri, in particolare per quanto concerne le attività finanziate a titolo del supporto operativo, al fine di sviluppare la complementarità fra la missione dell’agenzia Frontex e le responsabilità degli Stati membri nel controllare e sorvegliare le frontiere esterne nonché al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi.
Storico versioni
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