Art. 7

Risorse per le azioni specifiche

In vigore dal 16 apr 2014
Risorse per le azioni specifiche 1.   In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’, paragrafo 1, lettera a), agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma nazionale e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell’allegato II. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per rivedere, se giudicato opportuno, l’elenco delle azioni specifiche riportato nell’allegato II, anche nel quadro della revisione intermedia. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, compatibilmente con le risorse disponibili. 3.   L’importo aggiuntivo di cui al presente articolo è assegnato ai singoli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014.
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