Art. 8
Risorse nell’ambito della revisione intermedia
In vigore dal 16 apr 2014
Risorse nell’ambito della revisione intermedia
1. Per assegnare l’importo indicato all’, paragrafo 1, lettera c), entro il 1o giugno 2017 la Commissione tiene conto dell’onere sostenuto dagli Stati membri nella gestione delle frontiere, anche nell’ambito di attività di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un’operazione di sorveglianza di frontiera in mare o nell’ambito di relazioni di valutazione elaborate nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, nonché dei livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020 e dei fattori che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne nel periodo 2014-2016. Il suddetto importo è distribuito tra gli Stati membri sulla base della ponderazione delle seguenti categorie di frontiere, tenendo in considerazione il paragrafo 6 del presente articolo:
a)
il 45 % per le frontiere marittime esterne;
b)
il 38 % per le frontiere terrestri esterne;
c)
il 17 % per gli aeroporti.
2. Per le frontiere marittime e terrestri esterne il calcolo dell’importo è basato sulla lunghezza delle sezioni di frontiera esterna moltiplicata per un livello di minaccia (minimo, normale, medio, elevato) per ogni sezione di frontiera, come segue:
a)
coefficiente 0,5: minaccia minima;
b)
coefficiente 1: minaccia normale;
c)
coefficiente 3: minaccia media;
d)
coefficiente 5: minaccia elevata.
3. Per gli aeroporti, l’assegnazione è calcolata per ciascuno Stato membro come segue:
a)
il 50 % in base al numero di persone che attraversano le frontiere esterne;
b)
il 50 % in base al numero dei cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alle frontiere esterne.
4. In conformità della relazione di analisi dei rischi dell’agenzia Frontex e in consultazione con la stessa e, se del caso, con altre agenzie dell’Unione, la Commissione determina livelli di minaccia per ciascuna sezione di frontiera esterna degli Stati membri per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia si basano sui fattori seguenti:
a)
oneri nella gestione delle frontiere alle frontiere esterne;
b)
fattori che hanno inciso sulla sicurezza alle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016;
c)
cambiamenti nelle politiche dell’Unione, ad esempio nelle politiche in materia di visti;
d)
possibili tendenze future dei flussi migratori e dei rischi di attività illecite connesse all’attraversamento irregolare da parte di persone delle frontiere esterne; nonché
e)
probabili sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi, e in particolare nei paesi limitrofi.
Prima di pubblicare la relazione in cui si determinano i livelli di minaccia, la Commissione procede a uno scambio di opinioni con gli Stati membri.
5. Ai fini della distribuzione delle risorse di cui al paragrafo 1:
a)
si tiene conto della linea che separa le zone di cui all’ del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (29), anche se non costituisce una frontiera terrestre esterna, fintantoché si applica l’ del protocollo n. 10 su Cipro all’atto di adesione del 2003, ma non della frontiera marittima a nord di tale linea;
b)
con l’espressione «frontiere marittime esterne» si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire attraversamenti di frontiera non autorizzati, per detta espressione si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. Tali limiti esterni sono determinati tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.
6. Inoltre, su invito della Commissione entro il 1o giugno 2017, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma nazionale e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche da definire alla luce delle priorità dell’Unione a quella data.
7. L’importo aggiuntivo di cui al presente articolo è assegnato ai singoli Stati membri con una decisione individuale di finanziamento che ne approva o rivede il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 514/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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