Art. 6
Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri
In vigore dal 16 apr 2014
Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri
1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo pari a 1 551 milioni di EUR, così ripartito:
a)
1 276 milioni di EUR come indicato all’allegato I;
b)
147 milioni di EUR, sulla base dei risultati del meccanismo di cui all’;
c)
nell’ambito della revisione intermedia di cui all’ e per il periodo a decorrere dall’esercizio 2018, 128 milioni di EUR, il rimanente degli stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell’analisi dei rischi e della revisione intermedia.
2. Ogni Stato membro assegna gli importi di base per i programmi nazionali indicati nell’allegato I come segue:
a)
almeno il 10 % alle azioni relative all’, paragrafo 2, lettera a);
b)
almeno il 25 % alle azioni relative all’, paragrafo 2, lettera b);
c)
almeno il 5 % alle azioni relative all’, paragrafo 2, lettere c), d), e) e f).
Gli Stati membri possono discostarsi da tali percentuali minime purché motivino la loro scelta nel programma nazionale spiegando perché l’assegnazione di risorse inferiori a tali minimi non pregiudica il conseguimento del pertinente obiettivo. La Commissione valuterà tale motivazione nel quadro della sua approvazione dei programmi nazionali di cui all’, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri destinano a EUROSUR i finanziamenti necessari per garantirne il buon funzionamento.
4. Per onorare degnamente gli obiettivi dello strumento in caso di circostanze impreviste o dell’emergere di nuove circostanze e/o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti disponibili ai sensi dello strumento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per adattare l’importo indicativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.
5. Gli Stati membri che aderiranno all’Unione nel periodo 2012-2020 non beneficiano degli stanziamenti per i programmi nazionali nell’ambito dello strumento nella misura in cui beneficiano di uno strumento temporaneo dell’Unione che sostiene il finanziamento negli Stati membri beneficiari di azioni lungo le nuove frontiere esterne dell’Unione per l’attuazione dell’acquis di Schengen in materia di frontiere, visti e controllo delle frontiere esterne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:515:oj#art-6